Art. 2
Autorità competente e organismi di controllo
In vigore dal 15 dic 2020
Autorità competente e organismi di controllo
1. L'autorità competente per il Regno Unito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui all' del presente regolamento, è il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs" (ministro per l'Ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali).
2. Gli organismi di controllo del Regno Unito a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, sono, per l'Inghilterra e il Galles, l'"Horticulture Marketing Inspectorate (HMI)" (ispettorato per la Commercializzazione nel settore orticolo) e, per la Scozia, la "Scottish Government's Horticulture and Marketing Unit (HMU)"(unità Orticoltura e commercializzazione del governo).
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