Art. 4

In vigore dal 15 dic 2020
1)   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447 (149), l’importo del dazio antidumping di cui agli è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 2)   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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