Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386
In vigore dal 15 dic 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386
All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue:
a)
se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, non sono disponibili quantitativi supplementari per l’assegnazione;
b)
se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono inferiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, il quantitativo disponibile per l’assegnazione corrisponde alla differenza tra il quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.
Tuttavia, se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 indicato nell’elenco OMC riferito all’Unione e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento, tali quantitativi eccedenti sono detratti dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’, paragrafo 2, di tale regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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