Art. 2
In vigore dal 14 dic 2020
La protezione concessa in conformità dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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