Art. 2

In vigore dal 14 dic 2020
La protezione concessa in conformità dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2158:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2020/2158 — Testo vigente | Portale Normativo