Art. 1
In vigore dal 14 dic 2020
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare tutti i controlli che richiedono ispezioni in campo, si applica quanto segue in relazione all’anno di domanda 2020:
a)
i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati;
b)
le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa sono effettuate per almeno il 10 % della superficie.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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