Art. 1
In vigore dal 11 dic 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 è così modificato:
(1)
all’articolo 25, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023 per quanto riguarda l’anno 2022.»;
(2)
all’articolo 26, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’espressione «entro il 1o gennaio 2029» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2030»;
(3)
all’articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, l’espressione «entro il 1o gennaio 2024» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2025»;
(4)
all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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