Art. 1

In vigore dal 11 dic 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 è così modificato: (1) all’articolo 25, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023 per quanto riguarda l’anno 2022.»; (2) all’articolo 26, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’espressione «entro il 1o gennaio 2029» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2030»; (3) all’articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, l’espressione «entro il 1o gennaio 2024» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2025»; (4) all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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