Art. 1
In vigore dal 10 dic 2020
Il regolamento delegato (UE) 2015/2ccca195 è così modificato:
1)
all’articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«Qualora le pertinenti condizioni per il rimborso da parte della Commissione definite negli allegati non possano essere soddisfatte a causa delle restrizioni imposte o delle raccomandazioni emanate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di ritardare la diffusione del coronavirus, la Commissione può rimborsare gli Stati membri in base alle risorse utilizzate e agli output o risultati conseguiti avvalendosi di modalità a distanza.
Per le operazioni di cui al secondo comma, non si applica l’obbligo stabilito negli allegati di utilizzare un’opzione semplificata in materia di costi per tutti i tipi simili di operazioni nell’ambito dello stesso programma operativo.»;
2)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
4)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
5)
l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
6)
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
7)
l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
8)
l’allegato XI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;
9)
l’allegato XII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
10)
l’allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;
11)
l’allegato XV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;
12)
l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento;
13)
l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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