Art. 1
In vigore dal 10 dic 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)
nell’allegato 23-01, nell’ultima riga della prima colonna della tabella («Zona Q») è aggiunto il seguente testo:
«, Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)»;
(2)
nell’allegato 32-01, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:
(a)
dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:
«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
(b)
dopo il testo «della Repubblica di Turchia(56)», è inserito il testo seguente:
«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*)
(*) Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"
(3)
nell’allegato 32-02, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:
(a)
dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:
«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
(b)
dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è inserito il testo seguente:
«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (**)
(**) Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"
(4)
nell’allegato 32-03, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:
(a)
dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:
«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
(b)
dopo il testo «della Repubblica di Turchia(71)», è inserito il testo seguente:
«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (***)
(***) Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"
(5)
nell’allegato 72-04, la parte II è così modificata:
(a)
al capo VI, nella riga 7 della tabella, dopo il testo «Turchia —», è inserito il testo seguente:
«Regno Unito (*)—»;
(*) Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia.";"
(b)
al capo VII, nella riga 6 della tabella, dopo il testo «Turchia —», è inserito il testo seguente:
«Regno Unito (*) —».
(*) Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia.";"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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