Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 1388/2014
In vigore dal 8 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1388/2014
Il regolamento (UE) n. 1388/2014 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d)
agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e di quelli a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021;»;
(2)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione
In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, lettera a), qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.»;
(3)
all’articolo 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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