Art. 1
Modifiche al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43)
In vigore dal 1 dic 2020
Modifiche al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43)
Il regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) è modificato come segue:
1.
l’ è modificato come segue:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i termini “prestatore di servizi di pagamento”, “istituto di pagamento”, “sistema di pagamento” e “operazione di pagamento” hanno il medesimo significato di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Direttiva (UE) 2015/2366/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;"
b)
è aggiunta la seguente lettera e):
«per
“servizio di pagamento” si intende una qualsiasi delle attività economiche elencate nell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 o uno qualsiasi dei servizi elencati all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.».
2.
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i prestatori di servizi di pagamento (inclusi gli emittenti di moneta elettronica) e i gestori di un sistema di pagamento.»;
3.
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui all' segnalano le informazioni statistiche alla BCN dello Stato membro in cui il relativo operatore segnalante è residente, direttamente ovvero per il tramite della relativa autorità nazionale competente in virtù di accordi di cooperazione a livello locale, come specificato nell’allegato III e tenendo conto dei chiarimenti e delle definizioni contenute negli allegati I e II. Tali operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’allegato IV»;
4.
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Deroghe
1. Ai fini della concessione di deroghe agli operatori segnalanti le BCN si attengono al principio di proporzionalità.
2. Le BCN possono concedere ai seguenti operatori segnalanti deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e in conformità ai paragrafi 3 e 4:
a)
istituti di pagamento, ove soddisfino le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
b)
istituti di moneta elettronica, ove soddisfino le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE;
c)
prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), ove soddisfino sia le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/2366, che quelle di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/110/CE.
Ai fini del primo comma, le BCN possono accordare deroghe indipendentemente dal fatto che gli operatori segnalanti siano stati beneficiari di deroga o siano stati esentati dai requisiti prudenziali ai sensi della pertinente normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE.
3. Le BCN possono concedere deroghe in conformità al paragrafo 4 agli operatori segnalanti di cui al paragrafo 2 se sussiste una delle seguenti condizioni:
a)
il valore totale, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, di ciascuno dei seguenti servizi di pagamento non eccede il 5 % a livello nazionale:
i)
bonifici (inviati),
ii)
addebiti diretti (inviati),
iii)
operazioni di pagamento basate su carta (inviate e ricevute),
iv)
prelievi in contante attraverso l’uso di strumenti di pagamento basati su carta,
v)
operazioni di pagamento con moneta elettronica (inviate),
vi)
assegni (inviati),
vii)
rimesse di denaro (inviate),
viii)
altri servizi di pagamento (inviati),
ix)
servizi di disposizione di ordine del pagamento,
x)
altri servizi non inclusi nella direttiva (UE) 2015/2366) (inviati);
b)
Il numero totale dei clienti, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, di servizi di informazione sui conti non eccede il 5 % a livello nazionale.
Ai fini della lettera a) il valore cumulativo totale, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, dei servizi di pagamento ivi elencati non eccede il 5 % a livello nazionale.
Ai fini del presente paragrafo, le BCN possono concedere deroghe unicamente laddove l’onere di segnalazione sia sproporzionato in rapporto alla dimensione degli operatori segnalanti in questione.
4. Gli operatori segnalanti cui è stata concessa una deroga ai sensi dei paragrafi 2 e 3 segnalano le informazioni statistiche in conformità alle tabelle 4b e 5b di cui all’allegato III.
5. Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai paragrafi 2 e 3 su base annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo se necessario. Tale verifica si basa sui pertinenti periodi di segnalazione per i 12 mesi immediatamente precedenti il periodo di riferimento in cui è effettuata la valutazione.
6. Se una BCN concede una deroga ai sensi del presente articolo, essa ne informa la BCE contestualmente alla segnalazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 6.
7. La BCE pubblica una lista di enti a cui sono accordate delle deroghe dalle BCN ai sensi del presente articolo.»;
5.
l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6
Tempestività
1. Le informazioni statistiche segnalate in conformità all’allegato III, sono trasmesse dalle BCN alla BCE su base trimestrale, semestrale o annuale e secondo le seguenti modalità:
a)
per la segnalazione su base trimestrale, le informazioni statistiche di cui alla tabella 9 dell’allegato III sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del secondo mese successivo alla fine del relativo trimestre.
b)
per la segnalazione su base semestrale, le informazioni statistiche di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 e 8 dell’allegato III per il periodo da gennaio a giugno sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di novembre successivo alla fine della prima metà dell’anno a cui si riferiscono. Le informazioni statistiche per il periodo da luglio a dicembre sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine della seconda metà dell’anno a cui si riferiscono;
c)
per la segnalazione su base annuale, le informazioni statistiche di cui alle tabelle 4b e 5b dell’allegato III sono trasmesse con una disaggregazione semestrale entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo dell’anno a cui si riferiscono;
2. Le BCN stabiliscono termini chiari per la segnalazione per gli operatori segnalanti. Tali termini per la segnalazione determinano in modo chiaro la frequenza con cui gli operatori segnalanti devono segnalare alle BCN e assicurano che le BCN siano in grado di rispettare i propri termini per la segnalazione alla BCE stabiliti al paragrafo 1.»;
6.
è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Prima segnalazione di informazioni statistiche trimestrali, semestrali e annuali
1. La segnalazione alla BCE da parte delle BCN delle informazioni statistiche trimestrali e semestrali inizia con i dati trimestrali per il primo trimestre del 2022 entro la fine di maggio 2022 e con i dati semestrali per il primo semestre del 2022 entro la fine di novembre 2022.
2. La segnalazione alla BCE da parte delle BCN per le informazioni statistiche aggregate annuali con una disaggregazione semestrale in relazione agli operatori segnalanti cui è stata concessa una deroga ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 inizia con i periodi di riferimento [primo semestre e secondo semestre del 2022 entro la fine di maggio 2023].»;
7.
Gli allegati I, II e III al regolamento (UE) n. 1409/2013 sono sostituiti dagli allegati I e II e III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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