Art. 3
Procedura per lo scambio di informazioni di omologazione
In vigore dal 1 dic 2020
Procedura per lo scambio di informazioni di omologazione
1. Nell’informare le autorità in merito al rilascio di omologazioni UE, alle modifiche, ai rifiuti e alle revoche delle stesse a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione prevede nell’ETAES voci per almeno i seguenti attributi:
a)
il numero distintivo dello Stato membro, conformemente all’allegato IV, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2), che ha rilasciato il certificato di omologazione UE;
b)
il numero del certificato di omologazione UE (3);
c)
la data di omologazione riportata nel certificato di omologazione UE;
d)
il nome del servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove, se del caso (4);
e)
il nome del costruttore;
f)
il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente specificato dal costruttore nel certificato di omologazione UE;
g)
la categoria del veicolo a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/858, se del caso;
h)
il regolamento che si applica al veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente dotato di omologazione UE;
i)
lo status dell’omologazione UE: «granted» (rilasciata), «amended» (modificata), «refused» (rifiutata) o «withdrawn» (revocata);
j)
il riferimento all’omologazione UE di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità di omologazione carica inoltre separatamente i seguenti documenti nell’ETAES, in un formato elettronico consultabile:
a)
una copia del certificato di omologazione UE recante l’indicazione «CERT» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (5) (6);
b)
i documenti da allegare al certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2018/858, con l’indicazione «IF» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (7);
c)
il verbale di prova e/o la scheda dei risultati delle prove di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858, con l’indicazione «TR» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (8);
d)
qualsiasi documento diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e c), con l’indicazione «OTHER» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (9).
3. Qualora sia necessario includere più documenti per i caricamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo sono seguite da un numero progressivo aggiuntivo a partire da 1 (10).
4. Nel caso in cui i documenti siano modificati da una revisione, come previsto all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/858, le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono seguite dall’indicazione Rev. e da un numero progressivo di due cifre a partire da 01 (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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