Art. 25

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

In vigore dal 25 nov 2020
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione 1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue: a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; b) le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione; c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato; d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato; e) l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione (Art. 25 Regolamento (UE) 2020/1783) — Testo vigente | Portale Normativo