Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
In vigore dal 25 nov 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 34 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Nel caso del merluzzo bianco del Baltico orientale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tuttavia, i due anni civili di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo sono gli anni 2017 e 2018.
(*1) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure per l’arresto definitivo al fine di realizzare gli obiettivi dei piani pluriennali seguenti:
a)
piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
b)
piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, istituito dal regolamento (UE) 2016/1139, per i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale di cui all’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139.
(*2) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).»;"
c)
il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 16 luglio 2019.
Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/1139, in particolare l’articolo 8 bis, sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 1o dicembre 2020.»;
d)
al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. Tale deroga non si applica al sostegno concesso a norma del paragrafo 4, lettera b).»;
2)
all’articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma operativo nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1781:oj#art-2