Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
In vigore dal 18 nov 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
a)
non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
b)
nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
i)
il richiedente,
ii)
il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
iii)
la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.»;
(2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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