Art. 4

In vigore dal 16 nov 2020
1.   Se ha motivo di ritenere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie. 2.   Entro il periodo massimo di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione definitiva conformemente all’articolo 349 del trattato in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione di cui al paragrafo 1 a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo. 3.   Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
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