Art. 4

Notifica delle sospensioni temporanee

In vigore dal 10 nov 2020
Notifica delle sospensioni temporanee Quando notifica una sospensione temporanea a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della sospensione temporanea in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni: a) la regola tecnica nazionale in base alla quale sarà effettuata la valutazione; b) il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci; c) i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione temporanea dell’accesso al mercato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515. L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della sospensione temporanea notificata a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.
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Notifica delle sospensioni temporanee (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/1668) — Testo vigente | Portale Normativo