Art. 4
Notifica delle sospensioni temporanee
In vigore dal 10 nov 2020
Notifica delle sospensioni temporanee
Quando notifica una sospensione temporanea a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della sospensione temporanea in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni:
a)
la regola tecnica nazionale in base alla quale sarà effettuata la valutazione;
b)
il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;
c)
i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione temporanea dell’accesso al mercato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515.
L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della sospensione temporanea notificata a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.
Storico versioni
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