Art. 1

Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («I CSMS»)

In vigore dal 10 nov 2020
Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («I CSMS») Ai fini del regolamento (UE) 2019/515, l’ICSMS contiene: a) le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative, come previsto all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515; b) le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle sospensioni temporanee, come previsto all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515; c) le notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/515; d) lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri, come previsto all’, paragrafo 7 nonché all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515.
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Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («I CSMS») (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1668) — Testo vigente | Portale Normativo