Art. 1
Requisiti minimi dettagliati relativi alla pista di controllo per il sostegno fornito indirettamente agli indigenti, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti
In vigore dal 4 nov 2020
Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Requisiti minimi dettagliati relativi alla pista di controllo per il sostegno fornito indirettamente agli indigenti, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti
[Articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014]
1. Oltre ai requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo di cui all’, la pista di controllo per le operazioni di fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in conformità dell’articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 223/2014:
a)
consente, sulla base dei documenti contabili e dei documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, la riconciliazione tra il numero totale di buoni, carte o altri strumenti emessi e il numero totale di buoni, carte o altri strumenti consegnati ai destinatari finali e utilizzati;
b)
consente, per quanto riguarda i costi ammissibili di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e il valore dei buoni, delle carte o degli altri strumenti utilizzati dai destinatari finali;
c)
include i documenti relativi all’assegnazione di buoni, carte o altri strumenti ai destinatari finali, alla loro distribuzione ai destinatari finali e al loro utilizzo.
Per l’uso di carte, buoni o altri strumenti, la pista di controllo dimostra che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
2. Quando i prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale di base sono forniti agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in formato cartaceo, la pista di controllo comprende:
a)
l’adozione, da parte delle autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari, di misure di sicurezza atte a evitare falsificazioni;
b)
misure atte ad assicurare l’integrità delle riserve di buoni;
c)
l’identificazione degli organismi che individuano i destinatari finali e degli organismi che distribuiscono i buoni, le carte o gli altri strumenti ai destinatari finali;
d)
la documentazione attestante che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono stati ricevuti dai destinatari finali.»;
2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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