Art. 1

In vigore dal 4 nov 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato: 1) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «In caso di circostanze eccezionali che possono perturbare tale trasmissione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione sullo stato di avanzamento della raccolta e della trasmissione dei dati e propongono una soluzione per inoltrarli. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine di cui al primo comma un'unica volta per un massimo di 3 mesi.»; 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; 3) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1652:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo