Art. 1
In vigore dal 4 nov 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
1)
all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«In caso di circostanze eccezionali che possono perturbare tale trasmissione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione sullo stato di avanzamento della raccolta e della trasmissione dei dati e propongono una soluzione per inoltrarli. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine di cui al primo comma un'unica volta per un massimo di 3 mesi.»;
2)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
3)
l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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