Art. 1

In vigore dal 3 nov 2020
1.   L'immissione in libera pratica nell'Unione dell'etanolo rinnovabile per carburanti di cui all'allegato del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. 2.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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