Art. 10
Flessibilità
In vigore dal 29 ott 2020
Flessibilità
1. Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
2. L’, paragrafi 2 e 3, e l’ del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
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