Art. 2
In vigore dal 27 ott 2020
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 maggio 2021, fatta eccezione per il piraclostrobin nelle uve da tavola e i repellenti: tallolio in tutti i prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1633:oj#art-2