Art. 2
Modalità dettagliate
In vigore dal 23 ott 2020
Modalità dettagliate
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL utilizzi termini e definizioni in conformità al SEC 2010;
b)
la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL sia esauriente e chiara, rifletta le procedure in essere al momento dell’elaborazione dell’inventario RNL e includa informazioni sulla trasformazione dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative in stime dei conti nazionali, mediante l’applicazione di rettifiche di natura concettuale, rettifiche volte ad assicurare l’esaustività e rettifiche di bilanciamento, e procedure di convalida;
c)
evidenze numeriche, che devono essere coerenti con le informazioni contenute nelle tabelle di processo, siano fornite per le singole fasi del processo di compilazione dell’RNL nella descrizione di cui sopra;
d)
le evidenze numeriche si basino su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive (anno di riferimento);
e)
le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano applicati nella compilazione degli anni successivi all’anno di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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