Art. 3
In vigore dal 21 ott 2020
L’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un’aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007);
b)
non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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