Art. 1
Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798
In vigore dal 21 ott 2020
Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798
La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:
1)
all’articolo 3, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.
“autorità nazionale preposta alla sicurezza”:
a)
l’organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria in conformità della presente direttiva;
b)
qualsiasi organismo a cui diversi Stati membri assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato;
c)
qualsiasi organismo a cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato, a condizione che l’Unione abbia concluso un accordo a tal fine con il paese terzo interessato o che lo Stato membro abbia concluso tale accordo conformemente a un’autorizzazione concessa a tal fine dall’Unione;»;
2)
all’articolo 16 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4.
Se un’unica opera di ingegneria è situata in parte in un paese terzo e in parte in uno Stato membro, tale Stato membro può designare, in aggiunta all’autorità nazionale preposta alla sicurezza altrimenti competente per il suo territorio, e in conformità dell’articolo 3, punto 7, lettera c), e a un accordo internazionale concluso dall’Unione o la cui conclusione è da essa autorizzato, un’autorità preposta alla sicurezza competente specificamente per tale opera di ingegneria e per tutti gli altri elementi dell’infrastruttura ferroviaria ad essa collegati (“autorità specifica preposta alla sicurezza”). In conformità di tale accordo internazionale, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza può temporaneamente assumere la competenza per la parte dell’opera di ingegneria situata in tale Stato membro.
Nel contesto di un accordo internazionale di cui al primo comma, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure a sua disposizione nell’ambito di tale accordo internazionale per garantire che l’autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell’Unione. A tal fine, e ove necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito da tale accordo internazionale, in base al quale l’autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte dell’opera di ingegneria situata in tale Stato membro.
5.
Qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell’accordo internazionale sollevi una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a tale questione su richiesta del collegio arbitrale istituito per risolvere le controversie nell’ambito di tale accordo internazionale.
Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia a norma del primo comma si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Se il collegio arbitrale non rispetta una qualsiasi sentenza della Corte di giustizia pronunciata in conformità del primo comma, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito dall’accordo internazionale in base al quale l’autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte della struttura di ingegneria situata in tale Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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