Art. 1
In vigore dal 14 ott 2020
All’articolo 10 bis, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 95/93 è sostituito dal seguente:
«1.
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 27 marzo 2021.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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