Art. 49

Deroga temporanea per quanto riguarda la soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

In vigore dal 7 ott 2020
Deroga temporanea per quanto riguarda la soglia di cui all’, paragrafo 2, lettera c) In deroga all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10 novembre 2021, qualora in uno Stato membro la soglia del corrispettivo totale per la pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 sia inferiore a 5 000 000 di EUR, il presente regolamento si applica in tale Stato membro solo alle offerte di crowdfunding il cui importo totale non superi tale soglia.
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