Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 ott 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«sistema europeo per la classificazione dei rischi» o «ERCS»: la metodologia applicata per valutare, sotto forma di un punteggio di rischio per la sicurezza, il rischio per l’aviazione civile derivante da un evento;
(2)
«matrice ERCS»: una griglia composta dalle variabili di cui all’, paragrafo 3, che serve a illustrare il punteggio di rischio per la sicurezza;
(3)
«punteggio di rischio per la sicurezza»: il risultato della classificazione del rischio di un evento, ottenuto combinando i valori delle variabili di cui all’, paragrafo 3;
(4)
«zona ad alto rischio»: una zona in cui l’impatto di un aeromobile causerebbe numerose lesioni e/o un elevato numero di decessi, a causa della natura delle attività in tale zona, ad esempio per la presenza di impianti chimici o nucleari;
(5)
«zona popolata»: una zona caratterizzata da edifici raggruppati o sparsi e dalla presenza permanente di popolazione umana, quale una città, un insediamento o un villaggio;
(6)
«lesione invalidante»: una lesione che riduce la qualità di vita della persona in ragione della riduzione della mobilità o della capacità cognitiva o fisica nella vita quotidiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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