Art. 2

In vigore dal 6 ott 2020
1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanza, prodotte ed etichettate prima del 27 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 27 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 27 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 27 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
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