Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 ott 2020
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alla cooperazione e agli scambi di informazioni tra i seguenti organismi (in appresso «organismi specificati») a norma delle seguenti disposizioni: (a) tra le autorità competenti e l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 25, paragrafo 1, paragrafo 5 o paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014; (b) tra le autorità competenti e la Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento, in relazione alle merci che sono prodotti agricoli; (c) tra le autorità competenti e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 o paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso; (d) tra l'ESMA e l'ACER o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 e paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso; (e) tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali competenti per i relativi mercati a pronti a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, primo comma, del suddetto regolamento; (f) tra le autorità competenti e le entità di cui all'articolo 25, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), del suddetto regolamento, in relazione alle quote di emissioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1406:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo