Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 ott 2020
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alla cooperazione e agli scambi di informazioni tra i seguenti organismi (in appresso «organismi specificati») a norma delle seguenti disposizioni:
(a)
tra le autorità competenti e l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 25, paragrafo 1, paragrafo 5 o paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;
(b)
tra le autorità competenti e la Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento, in relazione alle merci che sono prodotti agricoli;
(c)
tra le autorità competenti e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 o paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;
(d)
tra l'ESMA e l'ACER o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 e paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;
(e)
tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali competenti per i relativi mercati a pronti a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, primo comma, del suddetto regolamento;
(f)
tra le autorità competenti e le entità di cui all'articolo 25, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), del suddetto regolamento, in relazione alle quote di emissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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