Art. 1
In vigore dal 1 ott 2020
Il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni
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