Art. 2

In vigore dal 28 set 2020
La protezione concessa ai sensi dell’ è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Meaux», pubblicato il 5 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1390:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo