Art. 1

Riconoscimento delle circostanze calamitose

In vigore dal 24 set 2020
Riconoscimento delle circostanze calamitose 1.   Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un’eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica. 2.   A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata ai sensi del paragrafo 1 si riferisce alla zona o all’operatore interessati.
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