Art. 1

In vigore dal 21 set 2020
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 sono aggiunte le lettere seguenti: «e) relativi alle armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, ai veicoli militari di terra non armati, ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, ai relativi pezzi di ricambio, ai lanciarazzi RPG e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o di tali servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni; f) relativi ad armi e altre attrezzature letali connesse non elencate all’articolo 3, lettera e), alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1311:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1311 — Testo vigente | Portale Normativo