Art. 1

In vigore dal 2 set 2020
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991011, 8101991012 e 8515908011 e 8515908012). 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie del Laos o della Thailandia, registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. 3.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 63,5 % applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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