Art. 1

In vigore dal 2 set 2020
Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato: (1) all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato “sì” nell’allegato II, tabella 1, colonna 2, di acidi, fenoli o alcoli autorizzati e fatte salve le restrizioni di cui alle colonne 3 e 4 di detta tabella;»; (2) gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1245:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo