Art. 1
In vigore dal 2 set 2020
Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
(1)
all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato “sì” nell’allegato II, tabella 1, colonna 2, di acidi, fenoli o alcoli autorizzati e fatte salve le restrizioni di cui alle colonne 3 e 4 di detta tabella;»;
(2)
gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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