Art. 1
Deroga
In vigore dal 1 set 2020
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni che soddisfano i seguenti requisiti:
a)
essere registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;
b)
avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operare in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca messo in atto;
c)
essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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