Art. 1

Deroga

In vigore dal 1 set 2020
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia; b) hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; c) sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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Deroga (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1242) — Testo vigente | Portale Normativo