Art. 1
In vigore dal 28 ago 2020
Nel regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, all’articolo 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
per l’acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga, sgombro e suro effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 8;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:1759:oj#art-1