Art. 1
In vigore dal 28 ago 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è così modificato:
1)
All’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»;
2)
All’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»;
3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
alla lettera n), dopo la frase introduttiva, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera o):
«o)
nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:
un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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