Art. 1

In vigore dal 28 ago 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è così modificato: 1) All’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»; 2) All’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»; 3) l’articolo 10 è così modificato: a) alla lettera n), dopo la frase introduttiva, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;»; b) è aggiunta la seguente lettera o): «o) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm: un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1758:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1758 — Testo vigente | Portale Normativo