Art. 1
In vigore dal 25 ago 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:
1)
all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46;»;
2)
all’articolo 46 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale o il codice di identificazione dell’animale, purché gli animali in questione:
a)
non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
e
b)
siano macellati prima dei 12 mesi di età.»;
3)
all’articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
da presentarsi a cura degli operatori, per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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