Art. 1

In vigore dal 25 ago 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato: 1) all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46;»; 2) all’articolo 46 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale o il codice di identificazione dell’animale, purché gli animali in questione: a) non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro; e b) siano macellati prima dei 12 mesi di età.»; 3) all’articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) da presentarsi a cura degli operatori, per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5.».
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