Art. 1
Definizione
In vigore dal 25 ago 2020
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «piante specificate» si intendono le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, delle seguenti specie:
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Chamaecyparis sp. Spach,
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Juniperus sp. L.,
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Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr),
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Pinus thunbergii Parl.,
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Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone, e
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Pinus thunbergii Parl., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone.
Storico versioni
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