Art. 6
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:
a)
alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);
b)
alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;
c)
alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB):
i)
aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4;
ii)
aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate), nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;
iii)
aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4.
2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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