Art. 10
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),
b)
il cianciolo è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
c)
il peschereccio e il cianciolo sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo per tutte le operazioni di pesca.
2. Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell’80 % del cianciolo nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa.
3. Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %.
4. È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, prove a supporto dell’esigenza di prorogare tale esenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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