Art. 6

Revoca delle aree delimitate

In vigore dal 14 ago 2020
Revoca delle aree delimitate 1.   Se, in base alle indagini di cui all’, in un’area delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di quattro anni, la delimitazione può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all’, paragrafo 1, può revocare l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) a seguito delle misure adottate a norma dell’, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata; b) il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all’interno dell’area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. 3.   In caso di revoca di un’area delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell’area delimitata stabilita in precedenza sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %. 4.   Quando revoca l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale revoca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1201:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo