Art. 1
In vigore dal 11 ago 2020
All’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, oppure la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.»
Storico versioni
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