Art. 3

Definizioni

In vigore dal 7 ago 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «tabella comune per la trasmissione dei dati» o «CRT» (Common Reporting Table): una tabella contenente le informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell’allegato II della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione 24/CP.19); (2) «approccio di riferimento»: il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), indicato nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall’IPCC («le linee guida IPCC del 2006»); (3) «approccio 1»: il metodo di base indicato nelle linee guida IPCC del 2006 per la stima dell’incertezza; (4) «categoria fondamentale»: una categoria che ha un’influenza significativa sull’inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell’Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti; (5) «approccio settoriale»: il metodo settoriale dell’IPCC indicato nelle linee guida IPCC del 2006; (6) «schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra»: lo schema che figura nell’appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali contenuta nell’allegato I della decisione 24/CP.19; (7) «modalità, procedure e linee guida per la trasparenza»: le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’ dell’accordo di Parigi, indicate nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi; (8) «linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra»: le linee guida ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (9); (9) «ricalcolo»: procedura tramite cui effettuare, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, una nuova stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo registrati negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo