Art. 1

In vigore dal 6 ago 2020
All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato: (1) al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»; (2) è aggiunto il quarto comma seguente: «Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1564 — Testo vigente | Portale Normativo