Art. 1
In vigore dal 6 ago 2020
All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato:
(1)
al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»;
(2)
è aggiunto il quarto comma seguente:
«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:1564:oj#art-1