Art. 2

In vigore dal 6 ago 2020
L’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente: «3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: ‘Il sottoscritto certifica che i (numero di pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte’. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/1165 — Testo vigente | Portale Normativo