Art. 1

In vigore dal 6 ago 2020
In deroga alle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. («legno specificato»), come descritto nell’allegato del presente regolamento, originario del Canada e degli Stati Uniti, è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 87.
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